L’adeguamento del Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento

L’INPS fornisce le prime indicazioni in merito all’adeguamento del Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento alla novellata disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (INPS, messaggio 26 gennaio 2024, n. 370). 

Le disposizioni contenute nel D.I. del 15 novembre 2023 sono entrate in vigore lo scorso 27 gennaio 2024 e adeguano la disciplina del Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento alla normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui alla Legge n. 234/2021, e successive modificazioni.

 

Il Fondo eroga una prestazione di assegno di integrazione salariale nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di trattamenti di integrazione salariale sia ordinaria che straordinaria.

 

Possono accedere alla prestazione di assegno di integrazione salariale i datori di lavoro privati, a prescindere dalla consistenza dell’organico, appartenenti a settori che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 10 del D.Lgs. n. 148/2015, per i quali non siano stati costituiti Fondi di solidarietà bilaterali e che occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Trento.

 

Destinatari della prestazione sono anche i lavoratori a domicilio e coloro che sono stati assunti con contratto di apprendistato, di qualsiasi tipologia, mentre sono esclusi i dirigenti.

 

Per tutti i predetti soggetti beneficiari è richiesta un’anzianità di lavoro effettivo di almeno 30 giorni, anche non continuativi e cumulabili in diversi contratti di lavoro con il medesimo datore di lavoro, alla data della domanda di concessione del trattamento.

 

Le domande potranno essere presentate per periodi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa decorrenti dal 12 gennaio 2024.

 

Il requisito dimensionale e l’aliquota di contribuzione

 

Il citato decreto interministeriale ha anche previsto (articolo 14, comma 1, lettera a)) una nuova formulazione dell’ammontare dell’aliquota ordinaria di contribuzione – differenziata in base al relativo requisito dimensionale del datore di lavoro – calcolata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti destinatari delle prestazioni.

 

Pertanto, a partire dal periodo di paga di gennaio 2024, il contributo ordinario da versare, sempre nella misura di due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, è pari a:

 

0,50% per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti;

 

0,80% per i datori di lavoro che occupano mediamente da 5,1 a 15 dipendenti;

 

0,90% per i datori di lavoro che che occupano più di 15 dipendenti.

 

Ai fini del corretto assolvimento degli obblighi contributivi, i datori di lavoro soggetti alla disciplina del Fondo, che operano con più posizioni contributive e realizzano i suddetti requisiti occupazionali computando i lavoratori denunciati su più matricole, devono darne comunicazione alle strutture territoriali dell’INPS di competenza per consentire l’attribuzione dei codici di autorizzazione “6G” (Azienda con più di 5 e fino a 15 dipendenti, che opera su più posizioni) e “2C” (Azienda con più di 15 dipendenti, che opera su più posizioni).

 

Conseguentemente, ogni variazione della media occupazionale, tale da determinare una variazione del codice di autorizzazione, deve essere comunicata alla struttura territoriale competente a cura del datore di lavoro.

 

 

 

CCNL Editoria Piccola Industria: presentata la piattaforma rivendicativa

Le OO.SS. presentano la piattaforma che prevede aumenti salariali, percorsi formativi e previdenza 

Con un comunicato stampa a firma Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil, le OO.SS., in collaborazione con Unigec-Confapi e Unimatica-Confapi, hanno presentato la piattaforma rivendicativa relativa al rinnovo del CCNL Editoria Piccola Industria 2023/2026, tenendo conto delle sfide, in materia di digitale, che attendono l’intero comparto. Ma non solo. Al centro del dibattito ci sono anche la crisi della carta stampata, la tutale del diritto d’autore e la responsabilità editoriale dei contenuti che vengono pubblicati in rete. 
Per quel che riguarda il salario, le Sigle chiedono un aumento complessivo della retribuzione, in linea con gli indici Istat per il triennio in questione, non assorbibile da precedenti erogazioni unilaterali. L’obiettivo è costruire un percorso di idee da concretizzarsi in tempi rapidi, partendo, anche, dall’Osservatorio di settore che, per inciso, non ha ancora iniziato i suoi lavori, coinvolgendolo nelle attività di monitoraggio e promozione riguardo alla contrattazione di secondo livello; la bilateralità; il welfare contrattuale; salute e sicurezza e le politiche attive sull’occupazione. 
Al fine di tenere costantemente aggiornate le nuove tecnologie, si pensa ad un gruppo di lavoro paritetico permanente.
Diventa quanto mai necessario, anche, valorizzare le capacità professionali dei lavoratori tramite corsi di formazione, mediante un’azione sinergica con il Fondo Fapi, al fine di predisporre bandi specifici, sia nazionali che territoriali, che riguardano l’ambito di applicazione del contratto.
Inoltre, previsti percorsi formativi di riqualificazione lavorativa per le lavoratrici post maternità; definizione di un sistema di certificazione delle competenze e il relativo riconoscimento, oltre al rilascio del libretto formativo.
Si segnalano anche l’apertura di una posizione previdenziale per ciascun dipendente con contribuzione interamente a carico dell’azienda (Fondo Fondapi). Mentre, per i lavoratori già iscritti, l’importo viene sommato alla posizione già esistente. Per i Flex Benefits occorre prevedere anche l’opzione previdenza complementare. 

Alluvione Emilia-Romagna: il calcolo della disoccupazione agricola 2023

Illustrati gli effetti della disciplina del D.L. n. 61/2023 sulle prestazioni dell’anno scorso in riferimento alla platea dei beneficiari (INPS, circolare 26 gennaio 2024, n. 22).

Nell’ambito delle misure di sostegno al reddito adottate per fronteggiare l’emergenza provocata dall’alluvione verificatasi a partire dal 1° maggio 2023, che hanno colpito numerosi territori dell’Emilia-Romagna, l’articolo 7 del D.L. n. 61/2023 ha previsto l’erogazione di un ammortizzatore sociale unico, con relativa contribuzione figurativa, nei confronti dei lavoratori subordinati del settore privato, compresi i lavoratori dipendenti del settore agricolo, impossibilitati a prestare attività lavorativa o impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro.

In particolare, l’ultimo periodo del comma 5 del citato articolo 7 prevede l’equiparazione al lavoro, ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola, della misura in argomento.

Pertanto, l’INPS con la circolare in commento ha illustrato gli effetti della disciplina di cui al citato comma 5 sul calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola di competenza dell’anno 2023, con particolare riferimento alla platea dei beneficiari e agli impatti della norma sul perfezionamento del requisito contributivo richiesto per l’accesso alla prestazione di disoccupazione agricola, sul calcolo della stessa e sulla retribuzione di riferimento da utilizzare per l’individuazione dell’importo da erogare in relazione ai periodi di fruizione dell’ammortizzatore sociale unico equiparati al lavoro.

I beneficiari

I beneficiari dell’indennità di disoccupazione agricola sono gli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, per l’anno di competenza della prestazione, e gli operai agricoli a tempo indeterminato che sono stati assunti o licenziati nel corso dell’anno cui l’indennità si riferisce.

Pertanto, ai fini dell’accesso alla prestazione di disoccupazione agricola per il 2023, e ai fini del calcolo della stessa con le modalità di cui all’articolo 7 del decreto-legge n. 61/2023, è richiesto che gli operai agricoli a tempo determinato risultino effettivamente iscritti per almeno un giorno negli appositi elenchi riferiti al 2023.

In relazione agli operai agricoli a tempo indeterminato assunti o licenziati nel corso dell’anno 2023, ai fini dell’applicazione del beneficio in argomento, è richiesto che nel medesimo anno abbiano prestato almeno un giorno di effettivo lavoro.

Il requisito contributivo

L’equiparazione al lavoro dei periodi di fruizione dell’integrazione al reddito è prevista dal comma 5 dell’articolo 7 del D.L. n. 61/2023, per i lavoratori del settore agricolo, “ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola”.

L’interpretazione meramente letterale della norma comporterebbe l’applicazione del beneficio in argomento ai soli fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola e, pertanto, inciderebbe esclusivamente sulle prestazioni di disoccupazione agricola spettanti ai richiedenti che siano in possesso dei requisiti normativamente previsti, con particolare riferimento al requisito contributivo pari a 102 giornate di lavoro nel biennio costituito dall’anno di riferimento dell’indennità e dall’anno precedente.

Resterebbero, pertanto, esclusi dal beneficio i lavoratori agricoli che, in conseguenza dell’emergenza alluvionale, hanno svolto nel 2023 un numero di giornate di lavoro effettivo che, sommate ai periodi di lavoro del 2022, non raggiungono le 102 giornate di lavoro totali richieste quale requisito contributivo per l’accesso all’indennità di disoccupazione agricola.

Tuttavia, al fine di garantire tutele omogenee a tutti i lavoratori interessati, l’INPS applicherà il beneficio  anche ai fini del perfezionamento del requisito contributivo.

Pertanto, i periodi di fruizione della misura in argomento saranno equiparati al lavoro anche ai fini della ricerca del requisito contributivo di 102 giornate di lavoro richiesto per l’accesso all’indennità di disoccupazione agricola di competenza dell’anno 2023.

Il calcolo della disoccupazione agricola 2023

Ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola riferite all’anno 2023, alle giornate di lavoro effettivo prestato dai lavoratori interessati saranno aggiunti i periodi di fruizione dell’ammortizzatore sociale unico disciplinato dall’articolo 7 del D.L. n. 61/2023.

Dato che l’indennità di disoccupazione agricola può essere erogata solo in relazione alle giornate dell’anno non coperte da alcun tipo di contribuzione, l’incremento delle giornate di lavoro ottenuto sommando i periodi di fruizione dell’ammortizzatore sociale unico a quelli di lavoro effettivo determina un beneficio in termini di giornate indennizzabili per disoccupazione agricola solo per i lavoratori in relazione ai quali la predetta somma non superi per il 2023 il limite di 182 giornate.

Superato questo limite, il beneficio viene neutralizzato. Ciò in quanto il totale delle giornate di lavoro, sommato alle giornate già indennizzate ad altro titolo (ad esempio, per malattia, maternità o infortunio, cassa integrazione) e a quelle indennizzate a titolo di disoccupazione agricola non può superare il limite di capienza delle 365 giornate con riferimento all’anno 2023.

Retribuzione di riferimento

In relazione alla misura dell’indennità di disoccupazione agricola, per gli operai agricoli a tempo determinato (OTD) e figure equiparate, l’importo erogato è pari al 40% della retribuzione. A titolo di contributo di solidarietà dall’importo così calcolato viene detratto il 9% dell’indennità giornaliera per ogni giornata di disoccupazione erogata, fino ad un massimo di 150 giorni.

Agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) l’indennità spetta in misura pari al 30% della retribuzione effettiva. Non è applicata alcuna trattenuta a titolo di contributo di solidarietà.

Per il calcolo dell’indennità spettante in relazione ai periodi di fruizione dell’ammortizzatore sociale unico, l’INPS utilizzerà come retribuzione di riferimento l’importo giornaliero percepito per ilo stesso ammortizzatore.

Al riguardo, il comma 1 del richiamato articolo 7 prevede che la misura di sostegno spettante ai lavoratori dipendenti del settore privato, per le giornate di mancato svolgimento dell’attività lavorativa, è di importo mensile pari a quello massimo previsto per le integrazioni salariali dall’articolo 3, comma 5-bis, del D.lgs. n. 148/2015.

Pertanto, l’importo dell’indennità di disoccupazione agricola spettante per il 2023 sarà pari al 40% per gli OTD e al 30% per gli OTI della retribuzione di riferimento, costituita dalla media ponderata tra la retribuzione riferita ai giorni di lavoro effettivo e quella percepita in relazione ai periodi di ammortizzatore sociale unico fruiti in conseguenza dell’emergenza alluvionale

Infine, l’INPS ha comunicato che per consentire il calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza dell’anno 2023 secondo le modalità descritte, la procedura di liquidazione sarà opportunamente implementata.

 

Servizio bar-tavola fredda e servizio mensa universitaria: aliquota IVA applicabile

L’Agenzia delle entrate si sofferma in materia di aliquota IVA applicabile al servizio bar-tavola fredda e servizio mensa universitaria affidati in concessione ad un’azienda nel settore della somministrazione di alimenti e bevande (Agenzia delle entrate, risposta 26 gennaio 2024, n. 19).

Il n. 37) della Tabella A, Parte II, allegata al Decreto IVA prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 4% alle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, nonché nelle mense per indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni.

 

In riferimento alle mense universitarie, la circolare n. 328/E/1997 del MEF ha già avuto modo di chiarire che queste sono assimilate alle mense scolastiche. Pertanto, la predetta aliquota del 4% spetta anche alle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate all’interno delle mense universitarie, indipendentemente dal soggetto che le eroga.

 

Con riferimento al caso di specie, dai documenti allegati all’interpello si desume che l’istante:

  • si obbliga a fornire un servizio bar-tavola fredda;

  • si obbliga ad avviare presso la struttura in concessione, oltre al servizio inerente al bar-tavola fredda, anche un servizio di somministrazione piatti caldi rivolto a tutti, anche agli studenti titolari di badge universitario con servizio mensa agevolato;

  • ha facoltà di svolgere ulteriori servizi, quale quello di catering.

Sono dunque tre le tipologie di prestazioni di servizi previste dai documenti, di cui due obbligatorie.

Alla luce di tali pattuizioni, l’Agenzia ritiene che l’affidamento in concessione all’istante del servizio di bar-tavola fredda (l’unico attualmente attivo), non presenti le caratteristiche per essere qualificato somministrazioni di alimenti e bevande effettuate, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, trattandosi di prestazioni oggettivamente diverse.

A tale servizio, dunque, è applicabile l’aliquota IVA del 10% prevista dal numero 121) della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA, per le somministrazioni di alimenti e bevande, anche mediante distributori automatici.

 

Conclusioni diverse valgono per il servizio di mensa universitaria (non ancora attivato dal concessionario) consistente nella somministrazione piatti caldi rivolto a tutti, anche agli studenti titolari di badge universitario con servizio mensa agevolato.

Le Entrate ritengono che questa fattispecie presenti le caratteristiche proprie di un servizio di mensa scolastica, con diversi menù e prezzi prestabiliti, comprensivi di bevande e di uno o più piatti, caldi o freddi, per la cui fruizione l’utente deve esibire il badge universitario, che diventa così lo strumento identificativo dell’avente diritto al pasto. Pertanto, tale servizio di mensa potrà beneficiare dell’aliquota IVA agevolata del 4% sia nel rapporto utente-concessionario, sia nel rapporto concessionario concedente.

 

Infine, l’Agenzia precisa che le somministrazioni di pasti rese nei confronti di soggetti diversi dagli utenti muniti di badge sono da assoggettare all’aliquota IVA del 10% perché effettuate in assenza dei presupposti di cui al n. 37) della Tabella A, parte II, allegata al Decreto IVA.

Lavoro stagionale subordinato: nuove quote di ingresso

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica l’ulteriore attribuzione territoriale delle quote relative all’anno 2023 per lavoro subordinato stagionale e per conversione p.d.s. in lavoro subordinato e autonomo (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nota 24 gennaio 2024, n. 231).

Nell’ambito della programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per il triennio 2023-2025, in considerazione di nuove indicazioni di fabbisogno di manodopera non comunitaria, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica di aver attribuito, direttamente sul sistema SILEN, ulteriori quote di ingresso per lavoro stagionale subordinato.

 

In particolare, sono stati autorizzati nuovi ingressi per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, ai sensi dell’ articolo 7, comma 1 lett. a) e commi 4 e 5 del DPCM 27 settembre 2023. Pertanto, la quota destinata a tali ingressi per il 2023 è ora esaurita.

 

Si ricorda che, nell’ambito delle quote complessive indicate all’art. 5 del citato DPCM, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini dei Paesi di cui all’art. 6, comma 3, lettera a), residenti all’estero entro la quota di 82.550 unità per l’anno 2023.

 

Inoltre, nella nota in commento, vengono anche assegnate quote aggiuntive destinate alle conversioni in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo, al fine di soddisfare tutte le istanze di conversione pervenute sul sistema SPI 2.0 e comunicate dal Ministero dell’interno.  

 

In allegato alla nota si trovano poi i due prospetti riepilogativi relativi alle predette quote ulteriormente assegnate su base territoriale.

CCNL Lapidei Piccola Industria: siglata l’ipotesi di accordo

Prevista l’erogazione di una somma Una Tantum uguale per tutti i livelli e suddivisa in 3 tranches

Ieri 25 gennaio 2024 è stata raggiunta tra Confapi Aniem e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil, l’ipotesi di accordo per il rinnovo della parte economica del contratto unico dei materiali da costruzione, scaduto il 30 giugno 2022. Il contratto rinnovato, con decorrenza 1° luglio 2022 e scadenza al 30 giugno 2025, si applica a circa 15mila lavoratori suddivisi nei comparti industriali dei settori lapideo, laterizio e del cemento.
A sostegno del potere d’acquisto ai lavoratori in forza alle date di erogazione sotto specificate verrà corrisposto un importo una tantum uguale per tutti i livelli, omnicomprensivo di tutti gli istituti diretti ed indiretti ed escluso dalla base di calcolo del TFR, del valore di 600,00 euro lordi. Detto importo verrà erogato in tre tranches, alle seguenti decorrenze:
– febbraio 2024, 300,00 euro lordi;
– aprile 2024, 150,00 euro lordi;
– settembre 2024, 150,00 euro lordi. 
Per i lavoratori assunti dal 1° maggio al 31 dicembre 2023, gli importi saranno riparametrati sulla base dei mesi effettivamente lavorati e retribuiti (assunti fino al giorno 15 del mese rateo dovuta al 100%, assunti dal giorno 16 rateo non dovuto). Gli importi saranno inoltre riproporzionati, per i lavoratori part time, sulla base dell’orario effettivo. Le Parti hanno convenuto che la somma una tantum definita è di competenza dell’anno di erogazione, in quanto il periodo di copertura definito è stato assunto ai soli fini della determinazione dell’importo da corrispondere ad ogni singolo lavoratore avente diritto. L’una tantum rimane assorbibile esclusivamente dagli importi erogati a titolo di acconto futuri aumenti contrattuali o denominati in modo equivalente già riconosciuti.
A seguito della sottoscrizione dell’accordo in oggetto le Parti Sociali si sono impegnate a continuare il processo di rinnovo del CCNL, che si concentrerà sulla parte normativa. 

CCNL CDR e RSA Aris: sottoscritto l’Accordo Ponte



In attesa della stipula del CCNL previsti incrementi economici e novità sul contratto a tempo determinato


Il 24 gennaio 2024 è stato sottoscritto da Aris (Associazione Religiosa Istituti Socio Sanitari) e Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl l’accordo ponte per  il personale dipendente da Centri di riabilitazione e Residenze sanitarie assistenziali associati.
L’accordo entrerà in vigore dal 1° marzo 2024 fino al 30 giugno 2024, conservando però efficacia fino alla stipula del nuovo CCNL.
Di seguito le novità.
Incrementi economici
Dal 1° marzo 2024 previsti i seguenti incrementi economici per 13 mensilità annue destinati ai lavoratori  beneficiari del superminimo (Elemento Aggiuntivo della retribuzione, ERA).
































Categoria  Elemento Retributivo Aggiuntivo
A 65,57 euro
B 61,68 euro
C 104,80 euro
D 2,80 euro
E 1,06 euro
F 194,00 euro
G 130,00 euro
H 318,50 euro
Quadri 230,00 euro

Con la stessa decorrenza, inoltre, per il personale inquadrato nelle qualifiche e nelle categorie contrattuali di seguito indicate, purché non beneficiario del superminimo, i citati incrementi sono maggiorati delle somme aggiuntive mensili lorde previste nella seguente tabella,.


































Qualifica Categoria Integrazione ERA
Operatore socio sanitario D 43,53 euro
Massaggiatore (ad esaurimento) E 99,99 euro
Impiegato di concetto E 54,50 euro
Biologo, Fisico, Psicopedagogista, G

Psicologo, Sociologo, Pedagogista,
Farmacista

G 289,50 euro
Vice direttore amministrativo, 

Direttore di unita operativa, Capo area

H 289,50 euro
Direttore di Centro e Direttore Quadro 

amministrativo, entrambi di
struttura fino a 120 posti autorizzati
e contrattualizzati dal SSN

Quadro 630,49 euro
Direttore di Centro e Direttore Quadro 

amministrativo, entrambi di
Struttura con oltre 120 posti


autorizzati e contrattualizzati dal


SSN

Quadro 1175,68 euro

Per il personale titolare del superminimo appartenente a tutte le qualifiche e le categorie contrattuali di inquadramento si applica unicamente un incremento mensile (ERA, per 13 mensilita annue) di 40,00 euro lordi.
Tutti gli incrementi previsti con quanto eventualmente previsto in sede di contrattazione decentrata al medesimo fine e/o titolo e/o a titolo di acconti o anticipazioni sui futuri rinnovi o incrementi o benefici.
Contratto a tempo determinato
Vengono inserite le seguenti causali:
– esigenze per punte di intensa attività derivanti da convenzioni o commesse eccezionali con attività lavorativa cui non sia possibile sopperire con il normale
organico;
– per sostituzione della lavoratrice o del lavoratore assente anche soltanto per una parte dell’orario di lavoro con diritto alla conservazione del posto;
– necessità conseguenti all’attivazione di nuovi servizi o attività o realizzazione di processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento di quelli esistenti;
– esigenze legate all’organizzazione di colonie estive o invernali o alla gestione, per una parte dell’anno, di attività turistiche e ricettive;
– introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità;
– assunzione del personale sanitario o socio-sanitario per cui la Struttura si sia avvalsa delle disposizioni di legge in materia di esercizio temporaneo di attività
lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all’estero;
– temporanea inidoneità o idoneità parziale accertate ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. 81/2008 o dell’art. 5 L. 300/1970 di lavoratore ricollocato in una diversa mansione.
In considerazione di quanto pattuito, i Sindacati deliberano di revocare lo sciopero nazionale di settore, indetto per il prossimo 31 gennaio

Minimali e massimali retributivi e contributivi per il 2024



Forniti i valori necessari al calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche (INPS, circolare 25 gennaio 2024, n. 21).


L’INPS ha comunicato, per il 2024, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.


Per la generalità dei lavoratori dipendenti, la circolare in commento, considerato che, nel 2023, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni, calcolata dall’ISTAT, è stata pari al 5,4%, rende noto nell’Allegato n. 1 (tabelle A e B) i limiti di retribuzione giornaliera rivalutati, a valere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2024. Tali limiti, devono essere ragguagliati a 56,87 euro (9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2024, pari a 598,61 euro mensili), se di importo inferiore.










Anno 2024 Euro
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD 598,61
Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%) 56,87

Di seguito alcune delle categorie di lavoratori riportate nella circolare in questione.


Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali 


Tenuto conto della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall’ISTAT, il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali in genere è pari, per l’anno 2024, a 31,60 euro.


Tale limite minimo di retribuzione giornaliera al quale fare riferimento ai fini contributivi è il medesimo anche per quanto attiene agli equipaggi delle navi da pesca. In questo caso, l’operatività di questo minimale non esclude, comunque, l’applicazione dei minimali di retribuzione, di cui alle tabelle A e B allegate al D.L. n. 402/1981, qualora questi risultino superiori al valore sopra specificato per le retribuzioni convenzionali.


Anche per i lavoratori a domicilio, in applicazione dell’articolo 22 della Legge n. 160/1975, il limite minimo di retribuzione giornaliera varia in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita calcolato dall’ISTAT. Per l’anno 2024, tenuto conto della variazione del predetto indice Istat, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori in oggetto è quindi pari a 31,60 euro: limite che deve essere, comunque, ragguagliato a 56,87 euro.


Infine, per i soci delle cooperative della piccola pesca, il cui imponibile contributivo è il salario convenzionale mensile calcolato sulla base di 25 giornate fisse al mese, rivalutato annualmente a norma dell’articolo 22, comma 1 della Legge n. 160/1975, l’INPS fa presente che, per l’anno 2024, la retribuzione convenzionale è fissata in 790 euro mensili (31,60 x 25 giorni).


Rivalutazione dell’indennità di maternità obbligatoria


L’importo dell’indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato, sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai calcolato dall’ISTAT, è pari, per l’anno 2024, a 2.488,14 euro.


L’importo dell’indennità di maternità fino al raggiungimento del predetto importo deve essere riportato dai datori di lavoro che utilizzano la sezione “PosContributiva” del flusso Uniemens, a livello individuale, nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <Maternità>, <MatACredito>, <IndMat1Fascia>. La parte eccedente deve essere riportata nell’elemento <IndMat2Fascia>.


 


 


 

Trattamento fiscale applicabile alle somme spettanti ai sottoscrittori di quote “auto-estinguibili” di Srl

L’Agenzia delle entrate ha chiarito il corretto trattamento fiscale applicabile alle somme spettanti ai sottoscrittori persone fisiche, non esercenti attività d’impresa, titolari di quote di categoria speciale c.d. “auto–estinguibili” di S.r.l. (Agenzia delle entrate, risposta 25 gennaio 2024, n. 15).

Nel caso di specie, la Società intende offrire al pubblico quote di partecipazione al capitale attraverso un’operazione di equity crowdfunding su una piattaforma online. Tale piattaforma internet (o marketplace) svolge una funzione di intermediario, attraverso la rete, tra emittente e potenziali investitori.

 

La possibilità di offrire al pubblico quote di partecipazione in società a responsabilità limitata, anche tramite operazioni di crowdfunding, è prevista dall’articolo 100ter del Testo Unico della Finanza TUF, il quale dispone che le quote di partecipazione in società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso le piattaforme di crowdfunding, nei limiti previsti dal regolamento (UE) 2020/1503.

 

In alternativa a quanto stabilito dall’articolo 2470, secondo comma, del codice civile e dall’articolo 36, comma 1bis, del D.L. n. 112/2008 per la sottoscrizione e per la successiva alienazione di quote rappresentative del capitale di società a responsabilità limitata:

  1. la sottoscrizione può essere effettuata per il tramite di intermediari abilitati alla prestazione di uno o più dei servizi di investimento;

  2. entro i 30 giorni successivi alla chiusura dell’offerta, gli intermediari abilitati depositano al registro delle imprese una certificazione attestante la loro titolarità di soci per conto di terzi, sopportandone il relativo costo.

Al riguardo l’Agenzia delle entrate precisa che la scritturazione e il trasferimento delle quote non comportano costi o oneri né per l’acquirente né per l’alienante. La successiva certificazione effettuata dall’intermediario, ai fini dell’esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all’articolo 2470, secondo comma, del codice civile.

 

L’esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti finanziari emessi da S.r.l. ovvero di quote rappresentative del capitale delle medesime, non necessita della stipulazione di un contratto scritto. Ogni corrispettivo, spesa o onere gravante sul sottoscrittore, acquirente o alienante è indicato nel portale dell’offerta, con separata e chiara evidenziazione delle condizioni praticate da ciascuno degli intermediari coinvolti, nonché in apposita sezione del sito internet di ciascun intermediario. In difetto, nulla è dovuto agli intermediari.

La scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento è resa disponibile agli investitori secondo modalità e termini stabiliti dalla Consob.

 

Per quanto rappresentato nell’istanza, il modello che intende utilizzare la Società è il modello equity based, che consente all’investitore di entrare a far parte della compagine societaria dell’azienda finanziata, acquistando una quota nominativa di partecipazione al capitale della stessa tramite la piattaforma.

In particolare, la Società intende offrire al pubblico quote ”auto-estinguibili”, ovvero quote speciali di partecipazione al capitale, prive di diritti amministrativi, che si estinguono automaticamente al verificarsi di un determinato evento indicato nello Statuto.

Come chiarito nella documentazione integrativa, tali quote sono connotate da un elemento distintivo: esse sono destinate all’estinzione senza che il socio interessato, né la società, né un socio terzo debbano esprimere alcuna specifica volontà.

Pertanto, le relative partecipazioni si estingueranno automaticamente senza alcun diritto alla liquidazione e l’estinzione delle suddette quote non darà luogo ad alcuna riduzione del capitale sociale, che rimarrà immutato e la misura delle quote dei soci restanti si accrescerà in via proporzionale.

 

Dunque, secondo quanto previsto nella bozza dello Statuto, l’Agenzia delle entrate rileva che:

  • le suddette quote sono quote di partecipazione al capitale, ancorché prive di diritti di voto;

  • i soci possessori di tali quote non avranno diritto a una remunerazione predeterminata, gli utili verranno loro distribuiti in via prioritaria in proporzione al capitale investito;

  • le quote si estingueranno automaticamente senza alcun diritto alla liquidazione;

  • non sono previste clausole che garantiscono il rimborso del capitale, con il rischio di perdita del capitale investito.

Sulla base di tale quadro di riferimento, l’Agenzia ritiene che, essendo le suddette quote ”auto-estinguibili” rappresentative della partecipazione al capitale sociale di una società di capitali a responsabilità limitata, le somme corrisposte in relazione a dette quote (a persone fisiche che le detengono, al di fuori dell’attività di impresa, arte e professione) costituiscono redditi di capitale, con applicazione delle ordinarie regole di determinazione degli utili da partecipazione di cui all’articolo 47 del TUIR.

Carta di inclusione e modalità di utilizzo

È stato registrato dalla Corte dei Conti il D.I. del 27 dicembre 2023 che disciplina le modalità di utilizzo della Carta di inclusione: in attesa della pubblicazione in G.U., il provvedimento è consultabile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 24 gennaio 2024).

Dal prossimo 26 gennaio inizierà ad essere corrisposto l’Assegno di inclusione (ADI): il beneficio economico è erogato attraverso uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, denominato «Carta di inclusione».

 

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha comunicato l’avvenuta registrazione presso la Corte dei Conti del decreto interministeriale del 27 dicembre 2023 che detta disposizioni sulle modalità di utilizzo della Carta in questione.

 

Attraverso la Carta ADI possono essere soddisfatte, oltre alle esigenze previste per la Carta acquisti (acquisto di generi alimentari e pagamento delle bollette energetiche e delle forniture di gas), anche altre esigenze dei beneficiari, come, ad esempio, effettuare un bonifico mensile a favore dell’intermediario che ha concesso il mutuo o in favore del locatore indicato nel contratto di locazione.

 

La Carta non può essere utilizzata per l’acquisto dei seguenti beni e servizi:

 

a) giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità; b) acquisto di sigarette, anche elettroniche, di derivati del fumo; c) giochi pirotecnici; d) prodotti alcolici; e) acquisto, noleggio e leasing di navi e imbarcazioni da diporto, nonché servizi portuali; f) armi; g) materiale pornografico e beni e servizi per adulti; h) servizi finanziari e creditizi; i) servizi di trasferimento di denaro; j) servizi assicurativi; k) articoli di gioielleria; l) articoli di pellicceria; m) acquisti presso gallerie d’arte e affini; n) acquisti in club privati. 

 

È, in ogni caso, inibito da parte del gestore del servizio l’uso della Carta ADI in esercizi prevalentemente o significativamente adibiti alla vendita dei beni e servizi di cui sopra, come pure l’utilizzo della Carta ADI all’estero e per gli acquisti on-line o mediante servizi di direct-marketing.

 

Sono previsti poi dei limiti di importo per i prelievi di contante: nel caso di attribuzione di una unica carta per nucleo familiare, il limite mensile di prelievo di contante è di massimo 100 euro, moltiplicato per la scala di equivalenza.

 

Nel caso di attribuzione del beneficio a integrazione del reddito familiare ai singoli maggiorenni del nucleo familiare che esercitano le responsabilità genitoriali o sono considerati nella scala di equivalenza, la Carta permette di effettuare prelievi di contante nel limite mensile non superiore a 100 euro per ciascuna Carta ADI individuale.

 

Le disposizioni del decreto si applicano a decorrere dalla data di avvio della presentazione delle domande dell’ADI.