Il progetto di “Automazione delle riemissioni dei pagamenti delle pensioni”

Illustrata la prima fase dell’iniziativa che definisce e regola gli esborsi delle cedole pensionistiche non ancora pagate (INPS, messaggio 10 novembre 2023, n. 3978).

Con il messaggio in commento, l’INPS ha fornito informazioni sul progetto “Automazione delle riemissioni dei pagamenti delle pensioni”. Si tratta di un’iniziativa concepita nell’ambito dei progetti finalizzati all’attuazione dei programmi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) affidati all’Istituto.

Nella prima fase il progetto in questione definisce e regola gli esborsi delle cedole pensionistiche non ancora pagate e, successivamente, nella seconda fase, interesserà l’analisi e l’implementazione del servizio per la riemissione dei riaccrediti dei pagamenti non andati a buon fine. In sostanza, per ottenere il pagamento di una rata o più rate di pensione/prestazione non pagate, il titolare della prestazione deve presentare apposita richiesta.

Il pagamento della rata richiesta, ossia la riemissione del pagamento, può essere effettuato, se spettante, a condizione che l’ente pagatore certifichi di non aver eseguito il relativo pagamento. Questa circostanza viene verificata sulla base dati dei pagamenti automaticamente tramite l’applicativo “Rate Maturate non Riscosse”.

La prima fase dell’automazione del processo riguarda la telematizzazione della presentazione della domanda di riemissione, accessibile dalla sezione “MyInps” del portale istituzionale, selezionando il seguente prodotto: “Ratei – Ratei a pensionato riemissione cedole non pagate“. Gli istituti di patronato possono presentare la domanda di riemissione delle rate attraverso la scheda “Richiesta per il pagamento delle rate pensione non pagate” oppure, attraverso il servizio delle domande online di pensione, selezionando il percorso descritto.

Accedendo all’area personale “MyInps”, il cittadino troverà nella notifica il collegamento alla domanda precompilata di riemissione delle rate non pagate. Nella domanda saranno richieste le coordinate di pagamento, che verranno condivise con l’ente pagatore per la validazione. La domanda sarà valida per tutte le rate non pagate e per le quali è necessario provvedere alla riemissione. In fase di prima applicazione il servizio di notifica tramite e-mail, PEC, SMS, le app “IO” e “Inps Mobile” sarà effettuato, in via sperimentale, per le pensioni in carico alla Direzione provinciale di Caserta.

Infine, l’INPS rende noto che dalla data del 1° gennaio 2024 il servizio di notifica sarà esteso a tutto il territorio nazionale.

CCNL Animazione (Conflavoro-Confsal): da novembre nuovi minimi retributivi


 


Con la retribuzione di novembre minimi aggiornati 


Con il CCNL del 3 giugno 2022 sono stati stabiliti i nuovi minimi retributivi che vengono erogati con la busta paga del mese di novembre. Il contratto, in scadenza il 31 maggio 2025, riguarda le lavoratrici ed i lavoratori che prestano servizio presso le Aziende di Animazione ed Intrattenimento; inoltre il CCNL disciplina in maniera unitaria i rapporti di lavoro tra dipendenti e imprese, di qualsiasi natura e struttura giuridica, terze alla gestione nell’ambito dell’intrattenimento organizzato per alberghi, villaggi turistici, stabilimenti balneari, discoteche e pub, parchi divertimento, parchi acquatici e tematici, eventi, spettacoli ed intrattenimenti vari in genere. Mentre, non sono inquadrabili in questo contratto i rapporti di lavoro tra aziende di gestione diretta e animatori che devono, invece, aderire al CCNL applicato al resto del personale alberghiero.
Di seguito, in tabella vengono riportati i nuovi minimi da novembre 2023, per gli amministrativi e per gli operatori delle strutture turistiche. Secondo disposizioni contrattuali, al Quadro viene riconosciuta, in aggiunta un’indennità pari a 75,00 euro assorbibile fino a concorrenza dei trattamenti economici individuali aziendali.






































Livello Minimo
Quadro 2.860,75
I 2.501,36
A1 2.390,50
A2 1.921,40
I1 1.809,39
A3 1.727,85
I2 1.558,23
A4 1.507,05
I3 1.368,57
A5 1.286,65
I4 1.189,17

Obblighi di monitoraggio fiscale a carico delle imprese di assicurazione

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in ordine agli obblighi di monitoraggio fiscale cui sono tenute le imprese di assicurazione estere dei rispettivi gruppi operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi in relazione ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati con contraenti italiani (Agenzia delle entrate, risoluzione 13 novembre 2023, n. 62).

L’articolo 1 del D.L. n. 167/1990 stabilisce che gli intermediari bancari e finanziari, gli altri operatori finanziari e gli operatori non finanziari che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle predette operazioni, effettuate anche in valuta virtuale ovvero in criptoattività, di importo pari o superiore a 5.000 euro, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate.

 

Con riferimento ai soggetti rientranti nell’ambito di applicazione del monitoraggio fiscale, il D.Lgs. n. 90/2017 ha previsto che vi sono gli intermediari bancari e finanziari, tra i quali rientrano anche le imprese di assicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana.

Per quanto concerne l’ambito soggettivo, dunque, a decorrere dal 4 luglio 2017, in base alla Legge per il settore delle assicurazioni, sono tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale:

  • le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi che operano nei rami di cui all’articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private;

  • le succursali insediate di imprese di assicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo;

  • le imprese di assicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana.

L’Agenzia chiarisce che la categoria delle ”imprese stabilite senza succursale” non comprende tutte le imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro dell’UE o in un Paese aderente allo Spazio Economico Europeo, che hanno comunicato all’IVASS di voler svolgere l’attività assicurativa nei rami Vita in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica.

Infatti, non rientrano in tale categoria le imprese che vendono i propri prodotti Vita in LPS ad un cliente che sottoscrive direttamente un contratto assicurativo presso la sede centrale dell’impresa in un altro Stato membro, oppure nel caso in cui tali prodotti vengano distribuiti fuori dal territorio italiano da intermediari assicurativi autorizzati ad operare in Paesi terzi.

 

Per quanto concerne l’ambito oggettivo, le comunicazioni riguardano i dati acquisiti in occasione dell’adeguata verifica dell’identità della clientela in relazione ai trasferimenti da e verso l’estero di mezzi di pagamento, ossia il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie.

In particolare, l’obbligo di comunicazione non si riferisce esclusivamente alle polizze assicurative trasferibili e alle polizze di pegno, bensì ad ogni movimentazione finalizzata a disporre il trasferimento di fondi mediante il versamento del premio e/o del riscatto, totale e/o parziale, delle somme in polizza.

La trasmissione dei dati all’Agenzia delle entrate avviene telematicamente, con cadenza annuale, tramite l’infrastruttura SID (Sistema di Interscambio Dati) secondo le modalità stabilite con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 16 luglio 2015.

 

Gli obblighi di monitoraggio fiscale non sussistono quando:

– i trasferimenti da e verso l’estero sono relativi ad operazioni effettuate nell’ambito dei contratti e dei rapporti di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 461/1997, per i quali il contribuente abbia esercitato le opzioni previste negli articoli stessi;

– i trasferimenti dall’estero sono relativi ad operazioni suscettibili di produrre redditi di capitale, qualora detti redditi siano stati assoggettati dall’intermediario residente a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

 

Riguardo ai trasferimenti transfrontalieri relativi ad operazioni che danno luogo a redditi di capitale, le Entrate rilevano che ai fini dell’esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale devono ricorrere le seguenti condizioni:

  • il trasferimento deve provenire dall’estero, ossia deve trattarsi di un flusso in entrata, relativo ad un’operazione da cui possono derivare redditi di capitale;

  • i redditi di capitale devono aver già scontato una tassazione;

  • la tassazione dei predetti redditi avviene dall’intermediario residente.

Laddove l’accredito dall’estero di flussi relativi a redditi di capitale di natura assicurativa avvenga su un conto detenuto presso un intermediario residente, la compagnia di assicurazione estera che opta per la tassazione sostitutiva dei predetti redditi è esonerata dalla rilevazione del trasferimento relativo alle suddette somme.

Diversamente, laddove l’accredito dei redditi avviene presso il circuito bancario e finanziario estero, ancorché i redditi di capitale siano assoggettati a tassazione direttamente dalla compagnia estera, permangono gli ordinari obblighi di rilevazione.

 

Infine, qualora il trasferimento transfrontaliero avvenga in presenza di più intermediari, l’Agenzia ritiene che il monitoraggio fiscale eseguito da uno degli intermediari coinvolti nell’operazione di trasferimento esoneri dall’adempimento l’altro intermediario, a condizione che quest’ultimo possa dare evidenza dell’avvenuta comunicazione da parte dell’intermediario che ha effettuato il monitoraggio fiscale.

 

Indennità una tantum lavoratori part time ciclico: istruzioni per le domande

Dal 13 novembre e fino al 15 dicembre 2023 sarà possibile presentare le domande telematiche per accedere all’indennità una tantum prevista in favore dei lavoratori dipendenti di aziende private che siano stati titolari, nell’anno 2022, di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico (INPS, messaggio 10 novembre 2023, n. 3977). 

L’indennità una tantum in questione è stata inizialmente introdotta, per l’anno 2022, dal Decreto Aiuti (D.Lgs. n. 50/2022, articolo 2-bis, comma 1) in favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021.

 

Successivamente, intervenendo con un’interpretazione autentica sulla predetta disposizione introduttiva, il D.L. n. 145/2023 non solo ha esteso l’arco temporale di applicazione dell’indennità anche all’anno 2023, ma anche l’ambito soggettivo, ampliando la platea dei soggetti beneficiari dell’aiuto attraverso l’eliminazione del riferimento al solo part-time ciclico verticale.

 

Infatti, l’articolo 18, comma 1 del citato decreto legge ha chiarito che la previsione è da intendersi riferita ai titolari di tutti i rapporti di lavoro part-time, a prescindere dalla qualificazione formale degli stessi come verticali, misti o orizzontali, purché tali rapporti di lavoro siano caratterizzati da una sospensione ciclica dell’attività lavorativa.

 

In attuazione della richiamata norma di interpretazione autentica, dunque, l’indennità una tantum per l’anno 2022 è riconosciuta ai lavoratori che siano stati titolari nell’anno 2021 di un contratto di lavoro a tempo parziale caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa, e che possono fare valere gli ulteriori requisiti previsti dall’articolo 2-bis del Decreto Aiuti.

 

Il successivo comma 2 del medesimo articolo 18, prevede il riconoscimento di una indennità una tantum, di importo pari a 550 euro, anche per l’anno 2023, a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell’anno 2022. Ai fini dell’accesso all’indennità una tantum, il requisito di cui sopra detto dell’alternanza tra periodi lavorati e non si intende soddisfatto qualora il lavoratore – nell’anno 2022 – possa fare valere un periodo continuativo di non lavoro di almeno un mese e nel complesso un periodo di non lavoro non inferiore a 7 settimane e non superiore a 20 settimane.

 

Per poter beneficiare dell’indennità in argomento, inoltre, il lavoratore non deve essere titolare di altro rapporto di lavoro dipendente diverso da quello a tempo parziale ciclico, non deve essere percettore della NASpI, né titolare di un trattamento pensionistico diretto al momento della presentazione della domanda.

 

Proprio in merito all’invio della domanda di accesso alla prestazione, l’INPS, nel messaggio in oggetto, rende noto che l’inoltro dell’istanza potrà avvenire a partire dal 13 novembre 2023 e fino al 15 dicembre prossimo accedendo (con SPID di livello 2 o superiore, CIE o CNS) alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito istituzionale e selezionando, in base all’istanza che si intende presentare, la prestazione:

 

– “Lavoratori a tempo parziale ciclico: indennità una tantum 2022”;

 

– “Lavoratori a tempo parziale ciclico: indennità una tantum 2023”.

 

L’INPS precisa che dovranno presentare entrambe le domande (per l’anno 2022 e per l’anno 2023) coloro che, in precedenza, non ne avevano presentato alcuna e che dovranno, invece, presentare solo la domanda riferita all’anno 2023 coloro che l’avevano già presentata per l’anno 2022 a prescindere dall’esito della stessa. Infatti, per le domande presentate per il 2022 e che siano state respinte, è stata prevista la possibilità di proporre riesame e non è, dunque, consentito inoltrare una nuova domanda.

 

È possibile, in alternativa all’invio della domanda attraverso il sito web, presentare la stessa a mezzo Contact Center Multicanale o rivolgendosi agli Istituti di patronato.

 

L’indennità una tantum per l’anno 2023 può essere riconosciuta una sola volta a ciascun avente diritto, non concorre alla formazione del reddito e, per il periodo di fruizione della stessa, non è riconosciuto l’accredito di alcuna contribuzione figurativa.

CCNL Giocattoli Industria: i Sindacati richiedono un aumento di 260,00 euro per il triennio 2024/2026

Varata la piattaforma rivendicativa per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del settore dei giocattoli, addobbi e ornamenti natalizi, giochi, modellismo, articoli di puericoltura, in scadenza il prossimo 31 dicembre

La delegazione trattante delle organizzazioni di categoria Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil ha varato nei giorni scorsi la piattaforma rivendicativa per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del settore dei giocattoli, addobbi e ornamenti natalizi, giochi, modellismo, articoli di puericoltura in scadenza il prossimo 31 dicembre. Nel settore operano quasi 6 mila lavoratori dipendenti in circa 80 imprese. Al fine di iniziare al più presto le trattative, la piattaforma sarà inviata in tempi veloci ad Assogiocattoli, l’Associazione dei produttori di giocattoli.
Dal punto di vista economico, la richiesta di aumento medio salariale per il triennio 2024-2026 è di 260,00 euro. Per quanto riguarda il welfare contrattuale i Sindacati hanno chiesto l’innalzamento al 2,5% del contributo aziendale destinato alla previdenza complementare di Previmoda, l’aumento del contributo a carico delle aziende dagli attuali 12,00 a 15,00 euro su Sanimoda, il fondo sanitario integrativo di settore. Ultima richiesta la previsione di un contributo a carico delle imprese di 2,00 euro per ogni dipendente a favore di Sanimoda per l’introduzione della prestazione LTC (non autosufficienza).
Dal punto di vista normativo, in relazione alle evoluzioni dei mercati, alle trasformazioni organizzative e tecnologiche, alla esigenza di sviluppare politiche industriali, le OO.SS. hanno proposto il miglioramento della qualità delle relazioni industriali e contrattuali, con la promozione della partecipazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze alla vita dell’impresa, allo sviluppo del settore.
In materia di diritti, le Organizzazioni Sindacali hanno proposto di aumentare da 13 a 15 mesi il periodo di conservazione del posto di lavoro nel capitolo della malattia e di elevare da 8 a 12 mesi l’aspettativa non retribuita per malattie di lunga durata al termine della conservazione del posto di lavoro.
Per quanto riguarda la formazione, nella piattaforma è stato proposto il diritto soggettivo alla formazione pari a 24 ore su base annua per singolo lavoratore aggiuntive alle ore di formazione obbligatoria. Nel capitolo salute e sicurezza, Filctem, Femca, Uiltec hanno richiesto l’inserimento dei sistemi di intelligenza artificiale nel documento di valutazione dei rischi (DVR). 
In conclusione, per quanto riguarda i congedi di paternità è stato chiesto l’ampliamento delle giornate previste dalla legislazione vigente.

Ebinter Taranto: contributo natalità per i dipendenti del settore

E’ possibile inviare le richieste per accedere ai bonus natalità e inflazione

L’Ente bilaterale del Terziario di Taranto ha stanziato un contributo di 40.500 euro per sostenere le famiglie dei dipendenti delle aziende aderenti all’ente, tramite il bando bonus inflazione 2023. I beneficiari sono 270 e il contributo è di 150,00 euro ciascuno. Le domande di partecipazione possono essere inoltrate  fino ad esaurimento fondi e la modulistica può essere scaricata dal sito internet dell’Ebinter Taranto. Oltre al bonus inflazione, l’Ente ha disposto anche un fondo da destinare al bonus natalità, pari ad un contributo di 300,00 euro. L’assegnazione avviene su graduatoria e possono partecipare i dipendenti delle aziende del settore terziario iscritti all’Ente e in regola con la contribuzione all’Ebt, entro il 30 novembre 2023, e sono ammessi anche coloro i quali hanno già inviato la richiesta per il bando inflazione.

Apprendistato lavoratori sportivi, gli obblighi informativi e contributivi

Forniti chiarimenti in materia di assunzioni con contratto professionalizzante finalizzato alla formazione di professionisti (INPS, circolare 10 novembre 2023, n. 91).

Dal 1° gennaio 2022 le società e le associazioni sportive professionistiche possono assumere con contratto di apprendistato professionalizzante lavoratori sportivi di età compresa tra i 18 e i 23 anni di età (articolo 1, comma 154, Legge n. 234/2021). Pertanto, l’INPS ha fornito chiarimenti in materia di obblighi informativi e contributivi per le assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzate, finalizzate alla formazione di sportivi professionisti.

Tuttavia, bisogna premettere che, ai fini dell’individuazione del campo di applicazione della disposizione in argomento, la circolare in commento tiene conto della normativa applicabile al momento (Legge n. 91/1981), valida fino al 30 giugno 2023, data successiva alla quale sono entrate in vigore le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2021, le quali saranno oggetto di trattazione in apposita circolare, insieme a quanto disposto dal D.Lgs.  n. 120/2023.

L’apprendistato professionalizzante a termine nel settore sportivo professionistico

L’INPS rileva che l’articolo 41 del D.Lgs. n. 81/2015 definisce l’apprendistato “un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani”, ma questa disposizione deve essere coordinata con la disciplina speciale della durata del rapporto di lavoro sportivo contenuta all’articolo 5, commi primo e secondo della Legge n. 91/1981. È, quindi, possibile stipulare contratti di apprendistato professionalizzante, a tempo determinato, in deroga all’articolo 41 del D.Lgs. n. 81/2015.

Rimane fermo, però, che il contratto di apprendistato deve avere una durata minima di 6 mesi (articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015) e che la durata della formazione per l’acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e specialistiche, come stabilita dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, non può essere, comunque, superiore a 3 anni (articolo 44, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2015).

Il regime contributivo

Con riguardo agli obblighi contributivi a carico del datore di lavoro per la durata del periodo di formazione, l’articolo 1, comma 773, primo periodo della Legge n. 296/2006, fissa l’aliquota a carico dei datori di lavoro degli apprendisti nella misura complessiva pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. 

All’aliquota contributiva così determinata deve aggiungersi l’aliquota ordinaria di finanziamento dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), nella misura dell’1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Per le assunzioni non a tempo indeterminato è altresì dovuto il contributo addizionale pari all’1,40% della retribuzione imponibile (articolo 2, comma 28 della Legge n. 92/2012).

Inoltre, in applicazione della disciplina generale in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. n. 148/2015) i lavoratori sportivi assunti con contratto di apprendistato professionalizzante da società o associazioni sportive professionistiche sono destinatari delle tutele assicurative del Fondo di integrazione salariale (FIS) oppure delle prestazioni del Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento o del Fondo di solidarietà bilaterale della provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige Sudtirol.

L’obbligo contributivo afferente al FIS prevede un contributo ordinario pari allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti, e un contributo pari allo 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti.

Infine, l’aliquota contributiva a carico dell’apprendista è pari al 5,84% della retribuzione imponibile, per tutta la durata del periodo di formazione. L’INPS rammenta, inoltre, che, per effetto dell’articolo 47, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2015, i benefici contributivi dell’apprendistato sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione – senza soluzione di continuità rispetto al termine del periodo di formazione – del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Al ricorrere della prosecuzione del rapporto di lavoro, i lavoratori sportivi mantenuti in servizio sono assicurati alla gestione del Fondo Pensione Lavoratori Sportivi. Il regime contributivo sin qui descritto trova applicazione per le assunzioni di lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante stipulato a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Con specifico riguardo agli obblighi contributivi e alla misura della contribuzione, l’INPS evidenzia che la disciplina delineata nella circolare in commento trova applicazione anche per i periodi contributivi successivi all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2021, il quale, sotto tale profilo, contiene disposizioni esclusivamente per le fattispecie di apprendistato di cui agli articoli 43 e 45 del D.Lgs. n. 81/2015.

Infine, la circolare in questione include le modalità di esposizione dei lavoratori sportivi titolari di rapporto di lavoro di apprendistato professionalizzante nel flusso UniEmens.

 

Contratto a favore di terzo senza qualifica di socio: inapplicabile l’assegnazione agevolata dei beni

Ai fini dell’applicabilità dell’assegnazione agevolata ai soci prevista dalla Legge di bilancio 2023, l’Agenzia delle entrate ha chiarito i dubbi dell’interpellante relativamente alla sussistenza del requisito della ”qualifica di socio”, nel caso di adozione in sede di assegnazione, da parte di uno dei soci, del contratto a favore di terzi, a beneficio di un terzo soggetto estraneo alla compagine sociale (Agenzia delle entrate, risposta 10 novembre 2023, n. 457).

L’articolo 1, commi 100 e ss., della Legge di bilancio 2023 prevede un regime fiscale agevolato che consente l’assegnazione e la cessione agevolata ai soci dei beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione e dei beni mobili iscritti in pubblici registri, nonché la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

Tale agevolazione si traduce nella facoltà per le società interessate di assegnare o cedere determinati beni ai loro soci ovvero di trasformarsi in società semplici, mediante l’assolvimento di un’imposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP e l’applicazione delle aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili ridotte della metà e delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.

La suddetta disciplina, precisa l’Agenzia delle entrate, si applica alle cessioni, assegnazioni o trasformazioni in società semplice che avranno luogo entro il 30 novembre 2023.

 

I vantaggi fiscali derivanti dal regime agevolato consistono:

  • nella possibilità di applicare un’imposta sostitutiva (delle imposte  sui  redditi e dell’IRAP) pari all’8% sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati/ceduti ai soci, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della trasformazione;

  • nell’applicazione di un’imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate;

  • nella possibilità di scegliere se, ai fini della determinazione della plusvalenza, si intende fare riferimento al valore normale oppure al valore catastale, da contrapporre al costo fiscalmente riconosciuto del bene;

  • nella  riduzione al 50% delle aliquote dell’imposta proporzionale di registro e nell’applicazione in misura fissa delle imposte ipotecarie e catastali.

Le suddette agevolazioni sono concesse a condizione che i soci assegnatari siano iscritti nel libro soci alla data del 30 settembre 2022, oppure vengano iscritti entro il 31 gennaio 2023, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1 ottobre 2022.

 

Nel caso rappresentato, l’istante chiede se il requisito soggettivo della qualifica dell’assegnatario dei beni agevolati come ”socio iscritto a libro soci alla data del 30 settembre 2022” possa ritenersi rispettato nel caso in cui il socio assegnatario decida di ”deviare” a favore di un terzo, estraneo alla compagine sociale, gli effetti dell’assegnazione, utilizzando lo schema del “contratto a favore di terzi”.

Lo schema contrattuale in questione, infatti, presuppone la presenza di due parti contrattuali che assumono reciproche obbligazioni e di un terzo beneficiario, che non interviene come parte nel contratto e che diventa titolare del diritto per effetto della semplice stipulazione del contratto, senza che sia necessaria la sua accettazione, la quale è invece essenziale ai fini di rendere irrevocabile l’attribuzione del diritto in questione.
Quindi nel contratto a favore del terzo il beneficiario non costituisce in alcun modo una parte contrattuale, né in senso sostanziale, né in senso formale.

Ciò premesso, l’Agenzia delle entrate chiarisce che la norma agevolativa prevista dalla Legge di bilancio 2023 presuppone che il soggetto nei confronti del quale la società può procedere all’assegnazione agevolata dei beni (ossia, il beneficiario diretto di tale assegnazione), debba necessariamente rivestire la qualifica 
di socio della stessa alla data indicata.

 

Nel caso di specie, dunque, si riscontra un difetto del requisito soggettivo, in quanto il beneficiario diretto dell’assegnazione risulta essere un soggetto terzo estraneo alla compagine sociale e, pertanto, non può trovare applicazione la disciplina dell’assegnazione agevolata al socio.

Ente Bilaterale Terziario Como: previsto il contributo di natalità per il 2023

Stabilito a favore dei lavoratori del settore il contributo per la nascita di un figlio pari a 500,00 euro 

L’Ente Bilaterale Terziario della provincia di Como ha previsto per i lavoratori dipendenti iscritti, con Isee non superiore a 25.000,00 euro all’anno, un contributo pari a 500,00 euro per la nascita di un figlio nel periodo dal 1°gennaio al 20 dicembre 2023.
E’ ammissibile la domanda da parte di un solo genitore, in caso di richiesta di più prestazioni da parte di uno stesso lavoratore non possono essere accettate più di due domande l’anno e il relativo contributo massimo annuo erogabile non può superare l’importo di 1.000,00 euro.
L’azienda di appartenenza del richiedente deve essere in regola con il versamento dei contributi dovuti, riferiti ad almeno i dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda.
Le domande devono essere presentate tramite e-mail o posta elettronica certificata (PEC), o tramite gli sportelli territoriali sindacali.
Devono contenere la seguente documentazione:
– certificato di nascita del figlio;
– copia dello stato di famiglia aggiornato all’anno in corso del richiedente;
– copia idonea documentazione attestante la paternità (solo in caso il richiedente sia il padre);
– attestazione ISEE del nucleo familiare del richiedente;
– copia della carta d’identità personale e del codice fiscale del richiedente;
– copia delle ultime tre buste paga percepite nell’anno in corso dal richiedente.
Il termine di presentazione della domanda è il 20 dicembre 2023.

Calcolo dei premi assicurativi INAIL: aggiornamento limiti retribuzione imponibile



L’INAIL comunica la rivalutazione dei massimali e minimali di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi e l’aggiornamento delle retribuzioni convenzionali a decorrere dal 1° luglio 2023 (INAIL, circolare 8 novembre 2023, n. 47).


L’INAIL rende nota la rivalutazione del minimale e del massimale di rendita con decorrenza 1° luglio 2023 e l’aggiornamento dei limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi


 


Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con D.M. n. 89/2023, ha rivalutato le prestazioni economiche erogate dall’Istituto nel settore industria con decorrenza 1° luglio 2023 stabilendo gli importi del minimale e del massimale di rendita nelle misure di 19.221,30 euro e di 35.696,70 euro. Sulla base di tali importi, dunque, sono stati aggiornati anche i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi riferiti a specifiche tipologie di lavoratori, ovvero le cosiddette retribuzioni convenzionali.


 


Nella circolare in oggetto vengono riportati i dati retributivi per le diverse categorie di lavoratori.


 


Ad esempio, per i lavoratori dell’area dirigenziale, a decorrere dal 1° luglio 2023 la retribuzione convenzionale giornaliera è pari a 118,99 euro, quella mensile a 2.974,73 euro e quella oraria, in caso di contratto part time, a 14,87 euro.


 


Relativamente ai lavoratori parasubordinati il minimo e il massimo mensile diventano, rispettivamente, di 1.601,78 euro e di 2.974,73 euro.


 


Per i lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita (detenuti e internati; allievi dei corsi di istruzione professionale; lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità; lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento; lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale; giudici onorari di pace e vice procuratori onorari), la retribuzione convenzionale giornaliera è pari a 64,07 euro e quella mensile a 1.601,78 euro.


 


A seguito della riforma del settore sportivo, ai fini della determinazione del premio, per i lavoratori subordinati sportivi e i lavoratori titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale che, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano attività sportiva verso un corrispettivo, si applicano i criteri stabiliti dall’’articolo 34, comma 1, secondo periodo del D.Lgs. n. 36/2021. La retribuzione da assumersi per il calcolo del premio di assicurazione è quella effettiva, con applicazione del minimale e del massimale di rendita di cui all’articolo 116, comma 3 del D.P.R. n. 1124/1965.


 


Per le suddette categorie di lavoratori, dunque, a partire dal 1° luglio 2023, il minimo e il massimo retributivo sono quelli riportati nella sottostante tabella.


 










dal 1° luglio 2023
Minimo e massimo mensile euro 1.601,78

euro 2.974,73

annuale  euro 19.221,30

euro 35.696,70

Vengono poi indicati i premi assicurativi per gli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali.


 


L’articolo 18 del D.L. n. 48/2023 dispone che l’obbligo di assicurazione si applica anche allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento nell’ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore. Con particolare riferimento, a tali alunni e studenti, compresi gli alunni della scuola dell’infanzia fino a oggi esclusi, per i quali l’obbligo assicurativo è assolto mediante il pagamento di premi speciali unitari, per l’anno scolastico e l’anno accademico 2023-2024, sono ammessi a tutela non solo gli infortuni occorsi in occasione di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche o esercitazioni di lavoro, ma anche gli eventi verificatisi all’interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell’ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell’offerta formativa e nell’ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate.


 


Pertanto, in applicazione della modifica introdotta dal citato decreto legge (Decreto Lavoro), il premio speciale unitario annuale per la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli alunni e studenti delle scuole e delle università non statali è stato fissato per l’anno scolastico e per l’anno accademico 2023-2024 nella misura di 9,87 euro per ciascun alunno/studente a cui va aggiunta l’addizionale ex Anmil pari all’1%.


 


Sono riportati anche gli importi dovuti per la regolazione dell’anno scolastico 2022/2023, come appresso indicati.


 









Alunni e studenti di scuole o istituti non statali premio annuale a persona Anno scolastico 2022/2023 regolazione Anno scolastico 2023/2024 anticipo
euro 2,92  euro 9,87

La circolare prende in considerazione anche i familiari partecipanti all’impresa familiare, i lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla Legge n. 84/1994 e gli allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari (Allievi IeFP).